Negoziazione assistita
La procedura di negoziazione assistita è stata introdotta dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162.
Si tratta di un accordo col quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia.
La procedura di negoziazione assistita può essere utilizzata, in alternativa alla giurisdizione ordinaria, per qualsiasi tipo di controversia purché si verta in materia di diritti disponibili.
L’esperimento della negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti gli € 50.000,00 ove non si tratti di uno dei casi di cui all’art. 5 comma 1-bis del d.lgs 28/2010 (mediazione).
L’accordo che compone la controversia costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
La procedura di negoziazione assistita può essere anche utilizzata per le soluzioni consensuali di separazione personale, cessazione degli effetti civili del patrimonio, scioglimento del matrimonio, e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.
Al fine di monitorare il ricorso alla negoziazione assistita e consolidare l’affidamento agli avvocati della procedura alternativa di risoluzione delle controversie, è onere dei difensori che sottoscrivono l’accordo trasmetterne copia al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ovvero del luogo ove l’accordo è stato concluso.
Normativa
Modulistica
Il Consiglio Nazionale Forense ha elaborato i modelli per la conclusione delle convenzioni di negoziazione assistita previsti dal comma 7-bis dell’art. 2 del d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014:
Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione - decreto 1 aprile 2017
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 2017 il decreto interministeriale 30 marzo 2017, che aggiorna le previsioni in merito alle modalità di presentazione della richiesta di credito di imposta di cui all’art. 21-bis del d.l. 83/2015, in considerazione della stabilizzazione degli incentivi disposta dall’art. 1, co. 618, della legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015).
La norma in questione, come noto, prevede che possano presentare domanda le parti che hanno corrisposto, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita concluso con successo, o di arbitrato concluso con lodo, per il riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al compenso e sino alla concorrenza di 250 euro.
La presentazione delle domande deve avvenire tramite procedura online.
Modulistica (archivio)
Il Consiglio Nazionale Forense ha elaborato dei moduli che possono essere utilizzati nelle diverse fattispecie:
- invito alla negoziazione assistita (generico)
- adesione all’invito di n.a. (generico)
- convenzione di n.a. (generica)
- accordo di n.a. (generico)
- invito alla negoziazione assistita (dir. di famiglia)
- adesione all’invito di n.a. (dir. di famiglia)
- convenzione di n.a. (dir. di famiglia)
- accordo di n.a. (dir. di famiglia)
- trasmissione accordo al COA